[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica delle parti contraenti del completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo nei loro territori. 2. Il presente Accordo sara' valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Sara' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta indirizzata da una parte contraente all'altra Parte contraente tre mesi prima della scadenza della sua validita'. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 25 febbraio 1992 in due esemplari nelle lingue italiana ed araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art23 · fonte su Normattiva