1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuati secondo una frequenza e un percorso determinati, sono organizzati di comune accordo tra le Autorita' interessate delle due Parti contraenti. 2. A tal fine, le suddette Autorita' si comunicano le proposte rela- tive all'istituzione di nuove linee o alla modifica delle linee esistenti, che sono loro indirizzate dalle imprese interessate all'organizzazione di tali trasporti. Le informazioni di cui devono essere corredate tali proposte sono precisate dalla Commissione Mista prevista dall'art. 21 del presente Accordo. 3. Dopo l'accettazione da parte delle Autorita' competenti delle Parti contraenti delle proposte previste al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse trasmette all'altra un'autorizzazione valida per il percorso sul territorio del proprio Paese. 4. Le Autorita' competenti consegnano le autorizzazioni su base di reciprocita'.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
