[1]Cooperazione Archeologica ed Etnologica

[2]Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art8 · fonte su Normattiva