[1]Cooperazione Scientifica

[2]Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Al fine di promuovere cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:

  • a)lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
  • b)lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
  • c)l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
  • d)lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati. Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni piu' strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art7 · fonte su Normattiva