Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~art3 · fonte su Normattiva