All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~art3 · fonte su Normattiva