Art. 3 — Disposizioni finanziarie
All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 14 settembre 2026
