[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, qui di seguito denominati «Parti contraenti», Desiderosi di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi, Considerando che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica, scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocita' di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese, Riconoscendo che una tale cooperazione contribuira' allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocita', per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144~accordo-art1 · fonte su Normattiva