[1]Disposizioni finali

[2](1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. (2) Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque anni ed e' tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo che, entro sei mesi dalla sua scadenza, una Parte notifichi all'altra per iscritto, tramite canali diplomatici, la propria volonta' di terminarlo. (3) Nel caso di cessazione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni gia' approvate dalle competenti Autorita' e che, al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, siano in stato di avanzamento. Tale principio riguarda, quindi, anche la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. Fatto a Roma, il 14 febbraio 2019, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in Inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art20 · fonte su Normattiva