Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144~accordo-art4 · fonte su Normattiva