[1]Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca

[2]Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Universita', gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse. Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Universita' mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promovendo gli scambi inter-universitari, cosi' come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art2 · fonte su Normattiva