[1]Trattamento della nazione piu' favorita

[2]1. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono il trattamento della nazione piu' favorita, in conformita' delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. 2. Il trattamento della nazione piu' favorita di cui al paragrafo 1 non si applica alle preferenze concesse da una parte nel quadro di un'intesa a seguito di accordi che istituiscono un'unione doganale, una zona di libero scambio oppure una zona di trattamento preferenziale equivalente.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art14 · fonte su Normattiva