[1]Antidumping

[2]1. Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, in particolare l'articolo 15 di quest'ultimo. 2. Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di antidumping.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art14 · fonte su Normattiva