[1]Principi generali

[2]1. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 2. Le parti riconoscono che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtu' della costituzione dell'Afghanistan, e' titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese. 3. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 4. Le parti confermano il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali successivi parametri di sviluppo. In tal modo, esse riconoscono la responsabilita' dell'Afghanistan in materia di elaborazione e attuazione dei suoi piani di sviluppo economico e sociale e delle relative politiche di sviluppo, compresi i programmi di priorita' nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale contesto a un elevato livello di tutela ambientale, a una societa' inclusiva e alla parita' uomo-donna. 5. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del parlamento e del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli. 6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgera' nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art2 · fonte su Normattiva