[1]A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITA' UOMO-DONNA E SOCIETA' CIVILE

[2]Articolo 4

[3]Diritti umani

[4]1. A integrazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 puo' comprendere, tra l'altro:

  • a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
  • b)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema;
  • c)il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan;
  • d)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e
  • e)il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art4 · fonte su Normattiva