[1]Gestione del rischio di catastrofi

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi. Particolare attenzione va rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per gestire i pericoli e i rischi e ridurre i rischi o la vulnerabilita' alle catastrofi naturali. 2. La cooperazione in questo settore puo' concentrarsi su:

  • a)riduzione del rischio di catastrofi, e in particolare resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze;
  • b)ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e della resilienza a tutti i livelli;
  • c)valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e
  • d)sostegno allo sviluppo delle capacita' di gestione del rischio.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art36 · fonte su Normattiva