TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979, RELATIVO ALLA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI Le Parti, Risolute ad attuare la Convezione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, Preoccupate per il fatto che le attuali emissioni di composti organici volatili (COV) ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali di importanza vitale dal punto di vista ecologico ed economico che hanno, in alcune condizioni di esposizione, effetti nocivi sulla salute umana, Notando che in virtu' del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossido di azoto o i loro flussi transfrontalieri adottato a Sofia il 31 ottobre 1988 e' stato gia' convenuto di ridurre le emissioni di ossido di azoto, Riconoscendo l'apporto dei COV e degli ossidi di azoto alla formazione di ozono troposferico, Riconoscendo inoltre che i COV, gli ossidi di azoto e l'ozono che ne deriva sono trasportati attraverso le frontiere internazionali ed influiscono sulla qualita' dell'aria negli Stati vicini, Consapevoli che il meccanismo di produzione di ossidanti fotochimici e' tale da rendere indispensabile una riduzione delle emissioni di COV per diminuire l'incidenza degli ossidanti fotochimici, Consapevoli inoltre che il metano ed il monossido di carbonio emesso per via delle attivita' dell'uomo sono presenti sotto forma di concentrazioni di fondo nell'aria sovrastante la regione della CEE e contribuiscono a creare occasionalmente concentrazioni di punta di ozono; che inoltre la loro ossidazione a livello mondiale alla presenza di ossidi di azoto contribuisce a formare concentrazioni di fondo di ozono troposferico cui si sovrappongono episodi fotochimici; e che il metano dovrebbe essere oggetto di misure di lotta in altre istanze; Ricordando che l'organo esecutivo della Convezione ha riconosciuto nella sua sesta sessione la necessita' di lottare contro le emissioni di COV o i loro flussi transfrontalieri e di controllare l'incidenza degli ossidanti fotochimici, e che le Parti che avevano gia' ridotto queste emissioni erano tenute a mantenere e rivedere le loro norme di emissione per i COV, Tenendo conto dei provvedimenti gia' adottati da piu' Parti che hanno avuto come effetto di ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi, di azoto e di COV, Notando che alcune Parti hanno stabilito norme di qualita' dell'aria e/o obiettivi per l'ozono troposferico e che norme relative alle concentrazioni di ozono troposferico sono state fissate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e di altri organi competenti, Risolute ad adottare misure efficaci per lottare contro le emissioni annuali nazionali di COV o i flussi transfrontalieri di COV ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano, ed in vista di ridurli, in particolare applicando adeguate norme nazionali o internazionali di emissione alle nuove fonti mobili ed alle nuove fonti fisse, adattando le principali fonti fisse esistenti nonche' limitando la proporzione di componenti suscettibili di emettere COV nei prodotti destinati ad utilizzazioni industriali e domestiche, Consapevoli che i composti organici volatili differiscono notevolmente gli uni dagli altri per reattivita' e capacita' a creare ozono troposferico ed altri ossidanti fotochimici, e che, per ogni componente individuale le possibilita' possono variare da un momento all'altro e da un luogo all'altro in funzione di fattori meteorologici ed altri, Riconoscendo che occorre tener conto delle divergenze e delle variazioni in questione se si vuole che le misure adottate per lottare contro le emissioni ed i flussi transfrontalieri di COV e per ridurle abbiano la massima efficacita' possibile ed abbiano come risultato la riduzione al minimo della formazione di ozono troposferico e di altri ossidanti fotochimici, Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti concernenti le emissioni, gli spostamenti atmosferici e gli effetti sull'ambiente dei COV e degli ossidanti fotochimici, nonche' le tecniche di lotta, Riconoscendo che le cognizioni scientifiche e tecniche su queste questioni sono in via di sviluppo e che sara' necessario tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo e nel decidere ulteriori provvedimenti da prendere, Notando che l'elaborazione di un approccio basato su livelli critici mira a stabilire una base scientifica focalizzata sugli effetti, di cui occorrera' tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo, e prima di decidere i nuovi provvedimenti convenuti a livello internazionale destinati a limitare e ridurre le emissioni di COV o i flussi transfrontalieri di COV e di ossidanti fotochimici, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Protocollo, 1. L'espressione "Convezione" significa la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. L'espressione "EMEP" significa il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. L'espressione "Organo esecutivo" significa l'Organo esecutivo della Convenzione costituito in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione; 4. L'espressione "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" significa la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di vigilanza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 5. L'espressione "zona di gestione dell'ozono troposferico" (ZGOT) significa una zona specificata nell'annesso I in conformita' con le condizioni esposte al capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 2; 6. L'espressione "Parti" significa, salvo incompatibilita' con il contesto, le Parti al presente Protocollo; 7. L'espressione "Commissione" significa la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 8. L'espressione "livelli critici" significa concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera, per una durata di esposizione specificata al di sotto alle quali, allo stato attuale delle cognizioni, non vengono prodotti effetti nefasti diretti su ricevitori come l'uomo, i vegetali, gli ecosistemi o i materiali; 9. L'espressione "composti organici volatili" o "COV" salvo indicazione contraria, significa tutti i composti organici artificiali diversi dal metano che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare; 10. L'espressione "grande categoria di fonti" indica ogni categoria di fonti che emettono inquinanti atmosferici sotto forma di COV, in particolare le categorie descritte negli annessi tecnici II e III e che contribuiscono per almeno 1% al totale annuale delle emissioni nazionali di COV, misurato o calcolato in base al primo anno civile che segue la data di entrata in vigore del presente Protocollo, ed ogni quattro anni successivamente; 11. L'espressione "fonte fissa nuova" significa ogni fonte fissa la cui costruzione e' iniziata o che si prevede di modificare sensibilmente allo scadere di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo; 12. L'espressione "fonte mobile nuova" significa ogni autoveicolo stradale costruito dopo la scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo; 13. L'espressione "potenziale di creazione di ozono fotochimico" (PCOP) significa il potenziale di un dato COV in relazione a quello di altri COV, a formare ozono per reazione, con ossidi di azoto in presenza d luce solare, cosi' come descritto all'annesso IV.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;146~protocollo-art1 · fonte su Normattiva