[1]-SVILUPPO E MONITORAGGIO

[2]Le Parti incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente:

  • a)le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure i loro modelli, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l'elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti;
  • b)i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi;
  • c)i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti;
  • d)le migliori tecnologie e prassi disponibili, ivi compreso nell'agricoltura, e le tecnologie e metodologie anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti, o in fase di sviluppo;
  • e)i metodi che consentono di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta;
  • f)un approccio fondato sugli effetti, sulla base di informazioni appropriate ivi comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad e) di cui sopra, circa i livelli di inquinanti nell'ambiente, le loro vie di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l'ambiente, cosi' come sono stati misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell'elaborazione di future strategie di lotta ottimizzate che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;
  • g)i metodi che consentono di valutare preventivamente le emissioni nazionali e di prevedere le future emissioni dei vari inquinanti organici persistenti e di determinare come tali stime e previsioni possano essere utilizzate per definire i futuri obblighi;
  • h)I livelli delle materie di cui nel presente Protocollo, contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti e la rilevanza di tali livelli per il trasporto a lunga distanza come pure le tecnologie che consentono di ridurre i livelli di questi contaminanti ed inoltre i livelli degli inquinanti organici persistenti prodotti durante il ciclo di vita del legno trattato al pentaclorofenolo.

[3]Va data priorita' alle ricerche relative alle materie giudicate piu' adatte per essere proposte ai fini dell'inclusione, in conformita' alle procedure specificate al paragrafo 6 dell'articolo 14.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125~protocollo-art8 · fonte su Normattiva