al Protocollo 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella seguente riunione annuale, a patto che il segretario esecutivo le abbia distribuite alle Parti almeno 90 giorni in anticipo. 3. Gli emendamenti al Protocollo diversi dagli emendamenti ai suoi annessi sono adottati mediante consenso delle parti presenti ad una riunione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno accettate il novantesimo giorno ssuccessivo alla data alla quale due terzi delle parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni Parte che li ha accettati dopo che due terzi delle parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale tale Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti agli annessi sono adotta mediante consenso delle Parti presenti ad una riunione dell'Organo esecutivo ed entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale sono stati comunicati in conformita' con il paragrafo 5 del presente articolo. 5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono comunicati a tutte le parti dal Segretario esecutivo il prima possibile dopo la loro adozione.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
