• 1)La presente Convenzione puo' essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi in oggetto. 2)Emendamenti dopo un esame in seno all'Organizzazione;
  • a)Ogni Parte puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione. L'emendamento proposto e' sottoposto al Segretario Generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell'Organizzazione esimesi almeno prima del suo esame. Trattandosi di una proposta di emendamento all'allegato 1, quest'ultima e' trattata in conformita' all'articolo 6 prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo.
  • b)Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra e' rinviato al Comitato peresame. Le Parti, a prescindere che siano o meno Membri dell'Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell'esame e dell'adozione dell'emendamento.
  • c)Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almenodelle Partia siano presenti al momento del voto.
  • d)Gli emendamenti adottati conformemente al capoverso c) sono comunicati dal segretario Generale alle Parti per accettazione.
  • e)Si reputa che un emendamento e' stato accettato nei seguenti casi:
  • i)un emendamento a un articolo della presente Convenzione e' reputato essere stato accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario Generale;
  • ii)un emendamento ad un Annesso e' reputato essere stato accettato allo spirare di un periodo di dodici mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti hanno notificato al Segretario generale che formula un obiezione contro questo emendamento, si ritiene che quest'ultimo non e' stato accettato.
  • f)Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni:
  • i)un emendamento ad un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformita' al capoverso e) i).
  • ii)un emendamento all'Annesso 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, ad eccezione di tutte le Parti che:
  • 1)hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) e ii) e non hanno ritirato tale obiezione,
  • 2)hanno notificato al Segretario Generale, prima dell'entrata in vigore di questo emendamento, che esso entrera' in vigore nei confronti solo dopo una ulteriore notifica della sua accettazione; oppure iii e non abbia ritirato tale obiezione.
  • 3)fanno una dichiarazione al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o di adesione alla presente Convenzione o di adesione alla stessa, indicando che gli emendamenti all'Allegato 1 entreranno in vigore nei loro confronti solo dopo la notifica al Segretario Generale della sua accettazione riguardo a tali emendamenti.
  • iii)Un emendamento a un Annesso diverso dall'Annesso 1 entra in vigore nei confronti di tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui e' reputato essere stato accettato ad eccezione delle Parti che hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) ii) e non hanno ritirato questa obiezione.
  • g)i) Una Parte che ha notificato un'obiezione sulla base del capoverso f) ii) 1) o ii) puo' successivamente notificare al segretario generale che non accetta l'emendamento. Questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima e' posteriore.
  • ii)Se una parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata ai capoversi f) 2) o 3) rispettivamente, notifica al Segretario Generale la sua accettazione di un emendamento, tale emendamento entra' in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima e' posteriore.
  • 3)Emendamento per Conferenza
  • a)Alla domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
  • b)Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti e' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per accettazione.
  • c)A meno che la Conferenza decida diversamente, l'emendamento si reputa essere stato accettato ed entra in vigore in conformita' alle procedure definite rispettivamente ai capoversi 2 e f) del presente articolo.
  • 4)Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un Annesso e' considerata come non Parte ai soli fini dell'applicazione di questo emendamento.
  • 5)L'aggiunta di un nuovo allegato e' proposta ed entra in vigore in conformita' alla procedura applicabile ad un emendamento ad un articolo della presente Convenzione
  • 6)Ogni notifica o dichiarazione in virtu' del presente articolo e' indirizzata per iscritto al Segretario Generale.
  • 7)Il Segretario Generale informa le Parti ed i Membri del'Organizzazione:
  • a)di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e
  • b)di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art16 · fonte su Normattiva