[1]contro la corruzione

[2]1. Oltre alle misure di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente al suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere l'integrita' e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei pubblici ufficiali. 2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue autorita' operino efficacemente in materia di prevenzione, individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali, e conferisce a tali autorita' un'indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art9 · fonte su Normattiva