[1]professionale ed assistenza tecnica

[2]1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art14 · fonte su Normattiva