1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo. 3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonche' di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attivita' illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art13 · fonte su Normattiva