[1]1. Ciascuno Stato puo' far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui e' data tale comunicazione. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Roma, il giorno 8 del mese novembre dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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