[1]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. 2. In tale caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciscuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~accordo-art32 · fonte su Normattiva