[1]IN VIGORE (1) Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data nella quale le Parti si saranno scambiate per via diplomatica comunicazione scritta attestante che le condizioni, previste per ciascuna di esse per l'entrata in vigore dell'Accordo, sono state soddisfatte. (2) Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 180 giorni trasmesso all'altra Parte per via diplomatica. (3) Il presente Accordo si applica a qualsiasi domanda fatta ai sensi dell'Accordo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'attivita' criminale alla quale la domanda si riferisce abbia avuto o meno luogo prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare in Roma, oggi 16 maggio 1990, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validita'.

[2]Per il Governo della Per il Governo del Regno Repubblica Italiana Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art16 · fonte su Normattiva