TERRITORIALE Il presente Accordo si applica: (a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana: (i) all'Inghilterra e al Galles; (ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno Unito alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonche' alle Isole della Manica e all'Isola di Man; (iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note per via diplomatica, alla Scozia; (iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il Regno Unito sia responsabile ed ai quali il presente Accordo sia esteso per decisione delle Parti, restando inteso che ciascuna Parte avra' la possibilita' di porre termine alla predetta estensione con preavviso scritto di sei mesi dato all'altra Parte per via diplomatica; (b) quanto alle richieste del Regno Unito, alla Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art15 · fonte su Normattiva