[1]Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

[2]1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta se: (a) la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

  • i)l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
  • ii)i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente; (d) il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (e) ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia' pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; (g) ritiene che l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2 Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~art3 · fonte su Normattiva