[1]Autorita' Centrali

[2]1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorita' Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. L'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia per la Repubblica italiana e il Ministria e Drejtësisë (Ministero della Giustizia) per la Repubblica del Kosovo. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 4. Le Autorita' Centrali cooperano strettamente tra di loro e, previa istanza, forniscono informazioni sulla posizione delle richieste presentate in applicazione del presente Trattato.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~art4 · fonte su Normattiva