[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

  • a)la gravita' dei diversi reati;
  • b)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
  • c)la nazionalita' ed la residenza della persona richiesta;
  • d)le rispettive date di presentazione delle richieste;
  • e)la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~trattato-di-estradizione-art13 · fonte su Normattiva