[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:
- a)la gravita' dei diversi reati;
- b)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- c)la nazionalita' ed la residenza della persona richiesta;
- d)le rispettive date di presentazione delle richieste;
- e)la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 2 agosto 2016
