[1]Il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e' completato dalle seguenti disposizioni:

[2]"Articolo 206-bis.

[3]1. La Corte dei Conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. 2. La Corte dei Conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le Istituzioni delle Comunita' e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei Conti se intendono partecipare al controllo. I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei Conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle Istituzioni delle Comunita' e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei Conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle Istituzioni ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, accompagnata dalle risposte delle Istituzioni alle osservazioni della Corte dei Conti. La Corte dei Conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta delle Istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio".

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art16 · fonte su Normattiva