[1]Il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dello Acciaio e' completato dalle disposizioni seguenti:

[2]"Articolo 78 ottavo

[3]L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto all'Alta Autorita' dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all'articolo 78 quinto, nonche' la relazione annua della Corte dei Conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa".

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art9 · fonte su Normattiva