REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non stati trattati negli articoli precedente della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del primo paragrafo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia una attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art22 · fonte su Normattiva