redditi (1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la prevenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredita' giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. (2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo (2) dell'articolo 6 della presente Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art22 · fonte su Normattiva