ARTICOLO XI Per l'attuazione del presente Accordo, nonche' per la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti costituiranno un Comitato misto composto da parte albanese da rappresentanti del Ministero del Commercio Interno e Turismo, del Ministero degli Affari Esteri e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari e, da parte italiana da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambiente, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari. Ciascuna delle due Parti nominera', secondo la procedura interna del proprio ordinamento, un coordinatore dei lavori del Comitato, avendo cura di comunicarne il nominativo all'altra Parte. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati membri del settore turistico privato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. Il Comitato misto, con la frequenza stabilita dal Comitato stesso, si riunira' alternativamente in Albania e in Italia. Per ciascuna riunione verra' redatto un documento illustrativo dello stato di attuazione dell'Accordo e delle iniziative e obiettivi che il Comitato si propone e che, sottoscritto dai due coordinatori, sara' comunicato alle rispettive Autorita' competenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artxi · fonte su Normattiva