ARTICOLO X 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni circa:
- a)Le proprie risorse turistiche e i propri studi nello specifico settore.
- b)La legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali di interesse turistico. 2. Le Parti concorderanno criteri omogenei per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche nei due Paesi. 3. Le Parti considereranno opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico in entrambi i Paesi. 4. Le Parti concorderanno che a tale scopo vengano adottati i parametri di rilevazione e di elaborazione delle statistiche turistiche interne e internazionali, stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
