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Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
Testo in vigore dal 25 luglio 2002 al 7 giugno 2025
