1. Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le Parti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione. 2. Le Licenze Globali di Progetto saranno utilizzate come necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali di ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento sia necessario per rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti. 3 La concessione di una Licenza Globale di Progetto ha l'effetto di eliminare la necessita' di autorizzazioni specifiche per il Trasferimento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa interessati alle destinazioni consentite dalla suddetta licenza, per la durata della stessa. 4. Ogni Parte stabilira' le condizioni per la concessione, il ritiro e l'annullamento della Licenza Globale di Progetto, in considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art12 · fonte su Normattiva