1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa prodotti a livello nazionale e che non rientrano nell'ambito dell'Articolo 12 o degli Articoli dal 13 al 16. 2. Come contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, le Parti si impegneranno al massimo per semplificare le loro procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali Trasferimenti di Articoli per la Difesa e connessi Servizi per la Difesa ad un'altra Parte.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art17 · fonte su Normattiva