Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel settore della difesa, le Parti concordano che: (a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti; (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie; (c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della difesa; (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art30 · fonte su Normattiva