[1]Cooperazione generale
[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa di natura tecnica per l'implementazione della cooperazione militare derivante da questo Accordo, nonche' sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa e determineranno il luogo, la data, il numero di partecipanti e le modalita' di attuazione delle rispettive attivita' di cooperazione. b. I rappresentanti autorizzati dalle Parti potranno firmare, con il consenso di entrambe le Parti, il Piano annuale di cooperazione. c. L'organizzazione e l'attuazione di specifiche attivita' nel campo della Difesa saranno organizzate e realizzate dalle autorita' competenti delle Parti. d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Turkmenistan, per sviluppare ed approvare, ove le Parti lo ritengano opportuno e previo consenso, un'eventuale specifica procedura per integrare e attuare il presente Accordo, nonche' eventuali piani di cooperazione tra le Forze Armate delle Parti.
[3]2. Aree di cooperazione La cooperazione tra le Parti potra' essere attuata nelle seguenti aree: a. Sicurezza militare e politica di difesa; b. Ricerca scientifica e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. Industria militare e di Difesa nonche' politiche di approvvigionamento, che rientrano nelle responsabilita' delle autorita' competenti; d. Importazione ed esportazione di armamenti, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali; e. Cooperazione nel campo della politica di gestione del personale; f. Formazione e addestramento nel campo della Difesa; g. Questioni ambientali associate e all'inquinamento dell'ambiente, provocato da attivita' militari; h. Sanita' militare; i. Storia militare; j. Sport militare; k. Altri settori inclusi nell'area di interesse di entrambe le Parti.
[4]3. Metodi di attuazione La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' includere le seguenti attivita': a. Visite ufficiali di delegazioni sia militari che civili; b. Scambio di esperienze tra esperti di entrambe le Parti; c. Incontri tra rappresentanti della Difesa; d. Scambi nell'ambito della formazione e dell'addestramento del personale, nonche' scambio di studenti in istituti di formazione militare; e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, ad attivita' di orientamento professionale, a seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati da istituti militari ed istituti civili della difesa; f. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; g. Supporto alle attivita' commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa; h. Eventuali altri metodi di attuazione d'intesa tra le Parti.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
