1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato saranno recepite in maniera riservata e salvaguardate di conseguenza. A tale scopo, ogni Parte si accertera' che ogni informazione fornita alle altre Parti in via riservata sia adeguatamente contraddistinta in modo da segnalarne il valore commerciale. 2. Le Parti saranno anche preparate a sottoscrivere accordi diretti di riservatezza con l'industria o altri detentori d'informazioni, per quanto riguarda le divulgazioni che implicano informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art51 · fonte su Normattiva