1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato non si applicheranno nel caso in cui tali informazioni: (a) fossero in possesso di una Parte senza alcuna restrizione scritta o implicita, prima di essere ricevute sulla base di un accordo di riservatezza; (b) siano, sulla base di prove riconosciute, concepite o sviluppate indipendentemente da o per una Parte, senza alcun riferimento alle informazioni fornite in via riservata; (c) siano o diventino in seguito di dominio pubblico, per ragioni esterne alla violazione della riservatezza commessa da una Parte, a condizione che la Parte ricevente si consulti con la Parte che le fornisce prima di qualsiasi utilizzo o rilascio; (d) siano state messe a disposizione di una Parte in maniera legittima attraverso altre fonti; (e) siano state messe a disposizione delle Parti con altri mezzi a seguito di contratti stipulati da una Parte.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art54 · fonte su Normattiva