All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";
  • b)al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed e' prorogabile,".

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~art8 · fonte su Normattiva