[1]1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dal momento in cui i due Stati contraenti si saranno notificati, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Esso restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato per via diplomatica con un preavviso scritto di 6 mesi, non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti decidano altrimenti di comune accordo. Fatto a Roma il 12 settembre 1985 in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, entrambi facenti egualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art8 · fonte su Normattiva