[1]Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle relative procedure di ratifica interne all'uopo previste. Il presente Memorandum di intesa rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di denuncia. In caso di denuncia del presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 5. Il presente Memorandum puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di intesa. Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facenti egualmente fede.

[2]p. Il Ministero della difesa della Repubblica del Cile p. Il Ministero della difesa della Repubblica italiana

Testo vigente dal 11 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;405~memorandum-art6 · fonte su Normattiva