Art. 9 (Convenzione)
all'Annesso (1) Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti all'Anneso alla presente Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sara' sottoposto al Depositario il quale lo trasmettera' a tutte le Parti Contraenti. (2) Ciascuno di tali emendamenti proposti entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti sei mesi dopo la data indicata nella notifica inviata dal Depositario alle Parti contraenti, se, entro 120 giorni dalla data di notifica nessuna obiezione e' stata ricevuta ed i due terzi delle Parti contraenti hanno notificato il Depositario per iscritto della loro approvazione. (4) Ogni Parte Contraente la quale abbia sollevato obiezioni riguardo ad un emendamento proposto puo' in ogni tempo ritirare tale obiezione, e l'emendamento proposto entrera' in vigore nei confronti di tale Parte immediatamente se l'emendamento e' gia' in vigore, o nel momento in cui entra in vigore in base alle condizioni di questo Articolo. (5) Il Depositario notifichera' ciascuna Parte Contraente immediatamente all'atto di ricevere ciascuna approvazione od obiezione, ciascun ritiro di obiezione, ed all'atto dell'entrata in vigore di ogni emendamento. (6) Ogni Stato il quale diventa parte di questa Convenzione dopo che un emendamento dell'Annesso e' entrato in vigore, sara' vincolato dall'Annesso cosi' emendato. Ogni Stato il quale diventa Parte di questa Convenzione durante il periodo nel quale un emendamento proposto e' pendente, puo' approvare o fare obiezioni a tale emendamento entro i limiti di tempo applicabili ad altre Parti contraenti.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
