Art. 8 (Convenzione)
alla Convenzione (1) Questa Convenzione puo' essere emendata in ogni tempo. Il testo di qualsiasi emendamento proposto da una Parte contraente sara' sottoposto al Depositario il quale lo trasmettera' a tutte le Parti contraenti. (2) Se un terzo delle Parti contraenti richiede una riunione per discutere l'emendamento proposto, il Depositario convochera' tale riunione. (3) Un emendamento entrera' in vigore quando il Depositario avra' ricevuto gli strumenti di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
