' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazione con l'accordo di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art78 · fonte su Normattiva