[1]ARTICOLO X Uso della Base da parte di Terzi

[2]1. Le Parti acconsentiranno all'uso della Base da parte di Terzi ai sensi degli Articoli V.1 e) V1.7 e). 2. Le attivita' e i servizi eseguiti da e per conto di Terzi all'interno o tramite la Base saranno regolati per mezzo di contratti approvati ai sensi dell'articolo IX.14 del presente Accordo. 3. Nel rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo X (2), le Parti non saranno esentate dalle proprie responsabilita', di cui rispettivamente agli Articoli VIII e IX. 4. Nell'esaminare le domande presentate dall'una o l'altra Parte, le Parti dovranno tenere in particolare considerazione i programmi rientranti nel quadro di iniziative spaziali Europee (Agenzia Spaziale Europea ed Unione Europea) ed Africane.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artx · fonte su Normattiva