[1]ARTICOLO VIII - VARIE

[2]Sezione 8.01 Comunicazioni. Qualsivoglia notifica, richiesta o altra comunicazione che debba o possa essere fornita o effettuata ai sensi del presente Accordo dovra' essere fatta in forma scritta. Tali notifiche, richieste o altre comunicazioni si riterranno debitamente consegnati o effettuati una volta consegnati in forma leggibile alla Parte a cui devono essere consegnati o effettuati, all'indirizzo della Parte indicato nel presente Contratto, o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avra' specificato per iscritto alla parte che ha inoltrato l'avviso o che ha presentato la richiesta. Tale consegna potra' essere effettuata, e sara' considerata tale, a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. A tal fine si indicano i seguenti indirizzi e soggetti: Per la Banca: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 5 Bank Street, Londra E14 4BG, Regno Unito Attenzione: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753 Email: oad@ebrd.com Telefono: +44 20 7338 6000 Per l'Italia: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana Piazzale della Farnesina 00135 Roma Italia Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V Email: dgcs.05@cert.esteri.it Telefono: +39 3691 4471 Per CDP: Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Via Goito 4 00185 Roma Italia Attenzione: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo Email: bu frcs@cdp.it Telefono: +39 06 4221 3044 (b) Gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni consegnati a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica, saranno efficaci solo quando effettivamente ricevuti (o resi disponibili) in forma leggibile, fermo restando che gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni ricevuti (o resi disponibili) dopo le ore 17:00 nel luogo in cui la parte destinataria dell'avviso, della richiesta o della comunicazione in questione ha il proprio indirizzo ai fini del presente Contratto, saranno considerati efficaci solo il giorno successivo. Sezione 8.02 Successori e aventi causa; Diritti di terzi. (a) Il presente Accordo vincolera' e sara' da intendersi a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle parti, sebbene nessuna delle parti potra' cedere o trasferire in altro modo tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte. (b) Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 9.02(a), nessuno dei termini del presente Accordo deve intendersi opponibile da terzi. Sezione 8.03 Riservatezza. (a) Alla luce della natura pubblica delle risorse del Fondo Rotativo, non sara' possibile applicare previsioni/limitazioni di riservatezza al presente Accordo o a qualsiasi altro accordo o documentazione relativi alla realizzazione del Progetto, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, la Garanzia Ucraina e la Documentazione del Titolo BERS e qualsiasi documento accessorio, correlato o connesso. Pertanto, nessuna delle Parti sara' tenuta a garantire la riservatezza del presente Accordo e non avra' alcun obbligo in tal senso. Sezione 8.04 Scambi (counterparts). Il presente Accordo potra' essere sottoscritto mediante piu' scambi separati (counterparts), ognuno dei quali sara' considerato quale originale e congiuntamente dovranno intendersi costituire il medesimo atto. Sezione 8.05 Intero accordo, Modifiche. (a) Il presente Accordo costituisce l'intero impegno delle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione. (b) Qualsiasi modifica al presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da qualsiasi disposizione del presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Accordo senza il consenso di terzi. (c) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale l'Italia informera' la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne italiane necessarie per l'entrata in vigore del presente Contratto.

Testo vigente dal 7 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163~accordo-di-supporto-artviii · fonte su Normattiva